Catasto incendi boschivi Ai sensi della “Legge Forestale della Toscana” 21 Marzo 2000 n.39 (Art. 70 ter.) e della Legge Quadro in materia di Incendi Boschivi del 21 Novembre 2000 n.353 (Art. 10), i Comuni devono provvedere ad istituire il “Catasto dei soprassuoli boschivi percorsi dal fuoco”.
La procedura prevede, all’inizio di ogni anno, la pubblicazione degli elenchi dei terreni interessati da incendio, sui quali, una volta approvati gli elenchi definitivi, varranno i divieti e le limitazioni di utilizzo ai sensi di legge.
Il tempo utile per la presentazione delle osservazioni è di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune degli elenchi provvisori, decorsi i quali il Comune valuta le osservazioni presentate e approva, entro i successivi 60 giorni, gli elenchi definitivi. Presso il Servizio Protezione Civile è possibile visionare le cartografie relative alle singole perimetrazioni dei terreni interessati da incendio.