Assegno di maternità
Cosa è:
L’assegno di maternità è una misura di sostegno economico concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS;
Destinatari:
Cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, che non beneficiano di un trattamento previdenziale della indennità di maternità;
Requisiti:
· il nucleo familiare non deve superare un determinato livello di reddito, valutato sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISE)*, pari a Euro 17.141.45 calcolato per un nucleo di tre componenti, l’assegno spetta nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare siano pari o inferiori a tale livello. Tale limite reddituale aumenta con l’applicazione dell’apposita scala di equivalenza per le famiglie con più di tre componenti..
L’ISE (Indicatore della situazione economica), introdotto con D. Lgs. Del 31.03.1998 n. 109 e modificato con D. Lgs. del 03.05.2000 n. 130, si può ottenere gratuitamente presentandosi presso un Centro Autorizzato Assistenza Fiscale (C.A.A.F.)
Documentazione da presentare:
la domanda va presentata su apposito modulo entro sei mesi dalla data del parto o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, entro sei mesi dal momento dell’ingresso del minore nel nucleo;
In caso di adozione o di affidamento preadottivo, se il minore è italiano non deve superare i sei anni di età, se il minore è straniero non deve superare la maggiore età;
Si informa che, per evitare la duplicazione delle domande, le interessate che non fossero certe di possedere i requisiti previsti e intendessero richiedere cautelativamente entrambi gli assegni di maternità, possono presentare una sola domanda alle sedi dell’INPS che provvederanno successivamente a trasmettere ai Comuni le richieste prive dei requisiti per la concessione dell’assegno erogato dall’Istituto.
Per i Comuni la data di decorrenza della domanda è quella di presentazione presso l’INPS.
Importo:
l’importo dell’assegno può variare nel caso in cui venga concesso come differenza di altra indennità percepita e l’importo dell’assegno in misura intera;
l’importo dell’assegno ed il limite reddituale è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dei prezzi al consumo per le famiglie di operai o impiegati calcolato dall’ISTAT;
in caso di parto gemellare l’importo dell’assegno raddoppia;
N.B : a seguito del D.L.201/2011 il pagamento può essere fatto ESCLUSIVAMENTE tramite BONIFICO BANCARIO o LIBRETTO POSTALE
Concessione dell’assegno ad altri soggetti:
altri soggetti possono richiedere l’assegno in caso di abbandono o di non riconoscimento del figlio da parte della madre o di decesso della stessa.
Competenze del Comune
Verifica dell’ammissibilità o meno alla concessione del beneficio
Ufficio
Politiche Sociali
A chi rivolgersi
Roberta Rinaldi 0565.63463 rrinaldi@comune.piombino.li.it
Responsabile
Chiara Ioniti 0565 63287 cioniti@comune.piombino.li.it
Dirigente
Bezzini Alessandro 0565 63359 abezzini@comune.piombino.li.it
Assessore
Politiche Sociali - Carla Bezzini
Orario al pubblico
Mercoledì 15,15 - 17,30 - venerdì 9,30 - 13,30
Tempi di erogazione
Stabiliti dall’ente erogatore, INPS
Normativa
art. 74 D.Lgsl. n. 151 del 26/03/2001